Allegato A
Criteri per l’
applicazione della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17.
1.
Finalità
La presente normativa
tecnica dà attuazione alle previsioni della legge regionale 27 marzo 2000, n.
17, con cui la Regione Lombardia ha inteso ribadire gli obiettivi di fondo in
tema di energia ed ambiente: razionalizzare e ridurre i consumi energetici con
iniziative ad ampio respiro che possano incentivare lo sviluppo tecnologico,
ridurre l’inquinamento luminoso sul territorio regionale e conseguentemente
salvaguardare gli equilibri ecologici sia all’interno che all’esterno delle aree
naturali protette e proteggere gli osservatori astronomici ed astrofisici e gli
osservatori scientifici, in quanto patrimonio regionale, per tutelarne
l’attività di ricerca scientifica e divulgativa.
I criteri elaborati, fatte
salve le determinazioni di carattere generale o più esplicitamente riferite agli
osservatori, sono orientate alla costruzione di impianti per l’illuminazione
esterna, pubblica e privata, caratterizzati da proprietà illuminotecniche
funzionali all’abbattimento dell’inquinamento luminoso ed al risparmio
energetico; per quanto attiene gli aspetti connessi alla sicurezza
impiantistica, si rimanda alle vigenti disposizioni normative di settore.
2.
AdempimentiLa
Regione
incentiva l’adeguamento degli impianti
di illuminazione esterna esistenti;
aggiorna l’elenco degli Osservatori di
cui all'art. 10 della l.r. 17/00 con gli eventuali nuovi osservatori che ne
facciano richiesta, anche su proposta della Società astronomica italiana e
dell'Unione astrofili italiani e ne determina la relativa fascia di rispetto;
a tale fine, i responsabili pro – tempore dei nuovi osservatori devono
trasmettere, alla competente Unità Organizzativa della Giunta regionale, la
seguente documentazione:
i dati georeferenziati relativi alla
localizzazione dell’osservatorio;
una relazione sulla tipologia
dell'osservatorio e sulla relativa dotazione strumentale;
il programma scientifico - culturale
annuale o pluriennale;
il regolamento per l’accesso dei
visitatori ed una relazione sulle eventuali infrastrutture di supporto ai
medesimi;
la relazione storica sull'attività
svolta (per gli osservatori in attività, che richiedano l’inserimento
nell’elenco ufficiale);
le fotografie a colori sull’ambiente,
sul paesaggio e sulla struttura nel suo complesso;
individua, mediante cartografia in
scala adeguata, le zone di protezione degli osservatori astronomici, dandone
informazione ai comuni interessati, mediante l’invio di copia della
documentazione;
emana i presenti criteri per
l’applicazione della l.r. 17/00 e li adegua in relazione alle nuove
disposizioni di settore che dovessero intervenire, ovvero in dipendenza della
necessità di adottare soluzioni tecnologiche innovative, in termini di
antinquinamento luminoso e risparmio energetico.
Le province
esercitano il controllo sul corretto e
razionale uso dell’energia elettrica da illuminazione esterna e provvedono a
diffondere i principi dettati dalla l.r. 17/00;
curano la redazione e la pubblicazione
dell’elenco dei comuni interessati direttamente o indirettamente dalla
presenza di osservatori astronomici, anche se fuori dall’ambito amministrativo
di competenza, in quanto ricadenti nelle fasce di protezione indicate;
aggiornano l’elenco in dipendenza delle
variazioni disposte dalla Regione;
I comuni
adottano,
entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
l.r. 17/00, i piani d'illuminazione che disciplinano le nuove installazioni,
in accordo con i presenti criteri, con il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
recante il "Nuovo codice della strada", con le leggi statali 9 gennaio 1991,
n. 9 e n. 10 attinenti il "Piano energetico nazionale";
autorizzano, con atto del Sindaco, i
progetti di tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo
pubblicitario, con l’esclusione di quelli di modesta entità, quali quelli del
capitolo 9), lettere a), b), c), d) ed e).
Ai fini
dell’autorizzazione, il progetto, deve essere redatto in conformità ai
presenti criteri e quindi firmato da un tecnico di settore, abilitato, che se
ne assume la responsabilità.
Al termine dei lavori,
l’installatore trasmette al comune la dichiarazione di conformità
dell'impianto d'illuminazione ai criteri della L.R. 17/00 ed il certificato di
collaudo a norma della legge 5 marzo 1990, n. 46 recante "Norme per la
sicurezza degli impianti" e successivi aggiornamenti; la cura e gli oneri dei
collaudi sono a carico del committente.
concordano, con gli osservatori,
specifiche indicazioni per l'eventuale revoca delle deroghe relative alle
sorgenti di luce nelle zone tutelate;
provvedono, tramite controlli periodici
diretti o a seguito di richiesta degli osservatori astronomici e di altri
osservatori scientifici, a garantire il rispetto e l’applicazione della l.r.
17/00 negli ambiti territoriali di competenza, sia da parte dei soggetti
pubblici, che privati;
emettono apposite ordinanze per la
migliore applicazione dei presenti criteri e per contenere l’inquinamento
luminoso ed i consumi energetici connessi all’illuminazione esterna, con
specifiche indicazioni ai fini del rilascio delle licenze edilizie;
provvedono, anche su richiesta
degli osservatori astronomici o di altri osservatori scientifici, alla
verifica dei punti luce non corrispondenti ai requisiti previsti dai presenti
criteri e dispongono per la modifica, la sostituzione o la normalizzazione
degli stessi,
entro 1 anno dalla notifica della constatata inadempienza, e, decorsi questi,
improrogabilmente entro sessanta giorni;
provvedono, tramite i comandi di
polizia municipale, ad individuare gli apparecchi di illuminazione pericolosi
per la viabilità stradale ed autostradale, in quanto responsabili di fenomeni
di abbagliamento per i veicoli in transito, e dispongono immediati interventi
di normalizzazione, nel rispetto dei presenti criteri;
adottano, se non ricadenti nelle fasce
di protezione degli osservatori protetti, ma in quanto autonomamente orientati
a conseguire i medesimi obiettivi, in modo integrale i criteri previsti per
tali aree, mediante appositi regolamenti;
applicano, ove previsto, le sanzioni
amministrative di cui all’articolo 8 della l.r. 17/00, impiegandone i relativi
proventi per i fini di cui al medesimo articolo.
Gli
osservatori astronomici
segnalano, alle autorità territoriali
competenti, ed in primo luogo ai comuni, gli apparecchi di illuminazione non
rispondenti ai presenti criteri requisiti richiedendone l’intervento affinché
esse vengano modificate o sostituite o comunque uniformate ai criteri
medesimi;
collaborano con i comuni, le comunità
montane e le province, nonché la Regione, per una migliore e puntuale
applicazione dei presenti criteri, secondo le loro specifiche competenze;
richiedono, ai comuni, controlli
periodici per garantire il rispetto e l’applicazione dei presenti criteri
sugli ambiti territoriali di competenza, da parte di soggetti pubblici e
privati;
richiedono, ai comuni, la verifica, la
rimozione e l’adeguamento dei punti luce non corrispondenti ai presenti
criteri.
Le case
costruttrici, importatrici, fornitrici
provvedono a corredare la
documentazione tecnica dei seguenti documenti:
il certificato di conformità alla l.r.
17/00, su richiesta del progettista, per il prodotto messo in opera sul
territorio della Regione Lombardia;
la misurazione fotometrica
dell'apparecchio, sia in forma tabellare numerica su supporto cartaceo, sia
sotto forma di file standard normalizzato, tipo il formato commerciale "Eulumdat"
o analogo; la stessa deve riportare:
la temperatura ambiente durante la
misurazione;
la tensione e la frequenza di
alimentazione della lampada;
la norma di riferimento utilizzata per
la misurazione;
l’identificazione del laboratorio di
misura ed il nominativo del responsabile tecnico;
le specifiche della lampada (sorgente
luminosa) utilizzata per la prova;
la posizione dell'apparecchio durante
la misurazione;
il tipo di apparecchiatura utilizzata
per la misura e la relativa incertezza di misura;
la dichiarazione dal responsabile
tecnico di laboratorio o di enti terzi, quali l’IMQ, circa la veridicità delle
misure.
I
progettisti
redigono e sottoscrivono il progetto,
conformemente ai presenti criteri, solo in quanto tecnici abilitati iscritti
ad ordini professionali, con curricula specifici; restano fatte salve le
disposizioni della legge 46/90 per quanto attiene la progettazione delle
insegne pubblicitarie.
richiedono, alle case costruttrici,
importatrici e fornitrici, per i prodotti messi in opera sul territorio
regionale, il certificato di conformità alla l.r. 17/00, da allegare ai
singoli progetti;
Gli installatori
realizzano gli impianti
conformemente ai presenti criteri
ed applicano, al prodotto messo in opera sul territorio
regionale,
l’etichetta adesiva riportante la dicitura "ottica antinquinamento luminoso a
ridotto consumo ai sensi delle leggi della Regione Lombardia";
rilasciano la dichiarazione di
conformità dell'impianto d'illuminazione ai criteri della l.r. 17/00.
3.
Definizione
La l.r. 17/2000 considera
inquinamento luminoso dell'atmosfera ogni forma di irradiazione di luce
artificiali che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente
dedicata e, in particolar modo, se orientata al di sopra della linea
dell’orizzonte.
4.
Premesse
Disposizioni generali
Dalla data di entrata in
vigore della l.r. 17/00, tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna,
pubblici e privati, che interessano l’intero territorio regionale, ivi compresi
quelli in fase di progettazione o in procedura d’appalto, devono essere
realizzati in conformità ai presenti criteri antinquinamento luminoso ed a
ridotto consumo energetico.
Tutti i capitolati
relativi agli impianti ed apparecchi di illuminazione esterna, pubblici e
privati, devono essere conformi alla l.r. 17/00 e, quindi, ai presenti criteri.
Gli impianti, già in fase
di realizzazione alla stessa data, devono, ove possibile nell’immediato, essere
dotati di sistemi e accorgimenti atti ad evitare la dispersione di luce verso
l’alto, fatto salvo l’obbligo del loro successivo adeguamento secondo i presenti
criteri.
Per gli impianti di
illuminazione esistenti e non rispondenti ai requisiti di cui ai presenti
criteri, la normalizzazione, fatte salve le prestazioni di sicurezza richieste
dalle vigenti norme, deve essere completata entro 18 mesi dall’entrata in vigore
della l.r.17/00., modificando l’inclinazione degli apparecchi secondo angoli,
per quanto strutturalmente possibile, più prossimi all’orizzonte ed inserendo
schermi paraluce atti a limitare l’emissione luminosa oltre i 90°, se
compatibili con i requisiti di sicurezza elettrica.
Disposizioni particolari per le fasce di rispetto
Tutte le sorgenti di luce
ricadenti nelle fasce di rispetto degli osservatori, non rispondenti ai presenti
criteri, devono, entro quattro anni dall’entrata in vigore della l.r. 17/00,
essere modificate onde ridurre l’inquinamento luminoso ed il consumo energetico
mediante l'uso di lampade al sodio ad alta e bassa pressione, ovvero di lampade
con analoga efficienza, in relazione allo stato della tecnologia;
5. Criteri comuni
Gli
impianti antinquinamento luminoso ed a ridotto consumo energetico devono
possedere, contemporaneamente, i seguenti requisiti:
apparecchi che, nella loro posizione di
installazione, devono avere una distribuzione dell'intensità luminosa massima
per g ³ 90°, compresa tra 0,00 e 0,49 candele per 1000 lumen di flusso
luminoso totale emesso; a tale fine, in genere, le lampade devono essere
recesse nel vano ottico superiore dell’apparecchio stesso;
lampade ad avanzata tecnologia ed
elevata efficienza luminosa, quali al sodio a bassa pressione o al sodio ad
alta pressione, in luogo di quelle con efficienza luminosa inferiore. Nei soli
casi ove risulti indispensabile un’elevata resa cromatica è consentito
l’impiego di lampade a largo spettro, agli alogenuri metallici, a fluorescenza
compatte e al sodio a luce bianca, purchè funzionali in termini di massima
efficienza e minor potenza installata;
elementi di chiusura preferibilmente
trasparenti e piani, realizzati con materiale stabile anti ingiallimento quale
vetro, metacrilato ed altri con analoghe proprietà;
luminanza media mantenuta delle
superfici da illuminare non superiore ai livelli minimi previsti dalle
normative tecniche di sicurezza ovvero dai presenti criteri, nel rispetto dei
seguenti elementi guida:
calcolo della luminanza in funzione del
tipo e del colore della superficie;
impiego, a parità di luminanza, di
apparecchi che conseguano impegni ridotti di potenza elettrica e condizioni
ottimali di interasse dei punti luce;
mantenimento, su tutte le superfici
illuminate, fatte salve diverse disposizioni connesse alla sicurezza, valori
di luminanza omogenei, non superiori ad 1 cd/m2;
impiego di dispositivi in grado di
ridurre, entro le ore 24.00, l’emissione di luce in misura non inferiore al
30% rispetto alla situazione di regime, a condizione di non compromettere la
sicurezza;
orientamento su impianti a maggior
coefficiente di utilizzazione;
realizzazione di impianti a regola
d’arte, così come disposto dalle Direttive CEE, normative nazionali e norme
DIN, UNI, NF, ecc. assumendo, a parità di condizioni, i riferimenti normativi
che concorrano al livello minimo di luminanza mantenuta.
6. Criteri
per impianti specifici
Per le tipologie
impiantistiche di seguito elencate, ad integrazione di quanto previsto al
capitolo 5, devono, altresì, essere applicati i criteri di seguito elencati.
Extraurbani
L’illuminazione di
autostrade, tangenziali, circonvallazioni, ecc. deve essere garantita con
l’impiego, preferibilmente, di lampade al sodio a bassa pressione; sono ammessi,
ove necessario, analoghe lampade ad alta pressione.
Grandi aree
L’illuminazione di
parcheggi, piazzali, piazze ed altre superfici similari deve essere garantita
con l’impiego, preferibilmente, di lampade al sodio ad alta o bassa pressione;
Gli impianti devono essere
dotati di appositi sistemi di spegnimento o di riduzione della luminanza nei
periodi di non utilizzazione.
L’installazione di
torri-faro, deve prevedere una potenza installata inferiore, a parità di
luminanza delle superfici illuminate, a quella di un impianto con apparecchi
tradizionali, ovvero se il fattore di utilizzazione, riferito alla sola
superficie stradale, superi il valore di 0,5.
Centri storici e vie
commerciali
I centri luminosi, in
presenza di alberature, devono essere posizionati in modo da evitare che il
flusso verso le superfici da illuminare sia intercettato significativamente
dalla chioma degli alberi stessi.
L’illuminazione dei centri
storici deve dare preferenza agli apparecchi posizionati sotto gronda o
direttamente a parete.
7. Criteri
per altri impianti specifici
Impianti
sportivi
L’illuminazione di tali
impianti, operata con fari, torri-faro e proiettori, deve essere realizzata nel
rispetto delle indicazioni generali di cui al capitolo 5.
La stessa deve essere
garantita con l’impiego, preferibilmente, di lampade ad alta efficienza; ove
ricorra la necessità di garantire un’alta resa cromatica, è consentito l’impiego
di lampade agli alogenuri metallici.
Gli impianti devono essere
dotati di appositi sistemi di variazione della luminanza in relazione alle
attività/avvenimenti, quali allenamenti, gare, riprese televisive, ed altri.
I proiettori devono essere
di tipo asimmetrico, con inclinazione tale da contenere la dispersione di luce
al di fuori dell’area destinata all’attività sportiva.
Per gli impianti sportivi
di grandi dimensioni, ove siano previste riprese televisive, è consentito
affiancare, ai proiettori asimmetrici, proiettori a fasci concentranti comunque
dotati di schermature per evitare la dispersione della luce al di fuori delle
aree designate.
Nell’illuminazione delle
piste da sci, deve essere limitata al massimo la dispersione di luce oltre la
pista medesima; il calcolo della luminanza deve essere correlato all’elevato
indice di riflessione del manto nevoso. Gli impianti devono essere spenti entro
le ore 21.
Monumenti ed edifici
L’illuminazione di tali
manufatti, fatte salve le indicazioni generali di cui al capitolo 5, deve
essere, preferibilmente, di tipo radente, dall’alto verso il basso; solo nel
casi di conclamata impossibilità e per manufatti di particolare e comprovato
valore storico, i fasci di luce possono essere orientati diversamente,
rimanendo, comunque, almeno un metro al di sotto del bordo superiore della
superficie da illuminare e, in ogni caso, entro il perimetro della stessa,
provvedendo allo spegnimento parziale o totale, o alla diminuzione di potenza
impiegata entro le ore ventiquattro.
L’impianto deve utilizzare
ottiche in grado di collimare il fascio luminoso anche attraverso proiettori
tipo spot o sagomatori di luce ed essere corredato di eventuali schermi
antidispersione.
La luminanza media
mantenuta non deve superare quella delle superfici illuminate nelle aree
circostanti, quali strade, edifici o altro e, in ogni caso, essere contenuta
entro il valore medio di 1 cd/m2 .
L’illuminazione dei
capannoni industriali deve essere effettuata privilegiando le lampade al sodioa bassa pressione.
Per gli edifici privi di
valore storico sono da preferire le lampade ad alta efficienza, quali quelle al
sodio ad alta pressione ed anche, eventualmente, a bassa pressione; in
alternativa possono essere utilizzati impianti dotati di sensori di movimento
per l’accensione degli apparecchi per l'illuminazione di protezione. Sono da
prevedere, altresì,sistemi di controllo che provvedano allo spegnimento
parziale o totale, o alla diminuzione di potenza impiegata, entro le ore
ventiquattro.
Insegne
prive di illuminazione propria
L’illuminazione deve
essere realizzata dall’alto verso il basso, come definito nel capitolo 5
"Criteri comuni".
Appartengono a questa
categoria le insegne con sorgenti di luce esterne alle stesse;
8. Criteri
aggiuntivi per le fasce di rispetto
Gli impianti di
illuminazione ricadenti in tali ambiti territoriali, fatte salve le disposizioni
temporali per l’adeguamento di quelli esistenti alla data di entrata in vigore
della legge 17/00, già indicati al capitolo 4, ed i requisiti generali di cui al
capitolo 5, devono uniformarsi ai criteri integrativi di seguito richiamati:
la variazione dell’inclinazione degli
apparecchi pubblici e privati, fissata in mesi sei dalla data di entrata in
vigore della l.r. 17/00, deve essere attuata solo in quanto compatibile con le
norme tecniche di sicurezza, se previste;
l’adeguamento degli impianti di
illuminazione esterna privati può essere attuato con l’installazione di
appositi schermi, o con la sostituzione delle calotte di protezione, ovvero
delle lampade stesse, compatibilmente con i requisiti di sicurezza elettrica;
le lampade sostituite devono essere al
sodio ad alta o bassa pressione; solo in caso di materiale impossibilità è
consentito l’impiego di lampade diverse, purchè conanaloga efficienza,
in relazione allo stato della tecnologia;
gli impianti d'illuminazione esterna
pubblici, ove non sia possibile la variazione dell'inclinazione o la
sostituzione delle calotte di protezione, devono essere adeguati mediante la
sostituzione degli apparecchi;
tutti gli impianti di illuminazione
esterna, esistenti alla data di entrata in vigore della l.r. 17/00, ove sia
possibile mantenere i livelli minimi di sicurezza, se previsti, possono, in
luogo dell’impiego di variatori di flusso, essere parzializzati al 50% entro
le ore 23.00 nel periodo di ora solare ed entro le ore 24.00 nel periodo di
ora legale;
gli apparecchi d'illuminazione
altamente inquinanti, come globi, globi con alette schermanti, sistemi a luce
indiretta, lanterne o similari, esistenti alla data di entrata in vigore della
l.r. 17/00, devono essere schermati e, in ogni caso, dotati di idonei
dispositivi in grado di contenere e dirigere nell'emisfero superiore
un’intensità luminosa massima comunque non oltre 15 cd per 1000 lumen a 90° ed
oltre, nonché di vetri di protezione trasparenti, compatibilmente con i
requisiti di sicurezza elettrica. Ove non si possano attuare tali misure, gli
apparecchi devono essere sostituiti con altri aventi i requisiti di cui al
capitolo 5;
i nuovi impianti d'illuminazione devono
possedere i requisiti di cui al capitolo 5 ed essere dotati di sole lampade al
sodio ad alta o bassa pressione, ovvero, in caso di materiale impossibilità,
di lampade con analoga efficienza, in relazione allo stato della tecnologia e
di regolatori di flusso luminoso;
le insegne luminose di qualsiasi tipo,
di non specifico e indispensabile uso notturno, devono essere spente entro le
ore 23.00 nel periodo di ora legale ed entro le ore 22.00 nel periodo di ora
solare; le altre entro il relativo orario chiusura.
9. Deroghe
La deroga ai presenti
criteri è concessa per:
tutte le sorgenti luminose
internalizzate e quindi non inquinanti, quali quelle all’interno degli
edifici, nei sottopassaggi, nelle gallerie, ed in strutture simili, che
schermano la dispersione della luce verso l'alto;
le sorgenti di luce con emissione non
superiore ai 1500 lumen cadauna (flusso totale emesso dalla sorgente in ogni
direzione) in impianti di modesta entità, cioè costituiti da un massimo di tre
centri con singolo punto luce. Per gli impianti con un numero di punti luce
superiore a tre, la deroga è applicabile solo ove gli apparecchi, nel loro
insieme, siano dotati di schermi tali da contenere il flusso luminoso, oltre i
90°, complessivamente entro 2250 lumen, fermi restando i vincoli del singolo
punto luce e dell’emissione della singola sorgente, in ogni direzione, non
superiore a 1500 lumen;
le sorgenti di luce di uso temporaneo o
che vengano spente entro le ore 20.00 nel periodo di ora solare ed entro le
ore 22.00 nel periodo di ora legale, quali, ad esempio, i proiettori ad
alogeni, le lampadine a fluorescenza o altro, regolati da un sensore di
presenza;
le insegne pubblicitarie non dotate di
illuminazione propria, di modesta entità, quali:
le insegne di esercizio, come indicate
all'art.23 del codice della strada e relativo regolamento di attuazione, e
quelle con superfici comunque non superiori a 6 metri quadrati, con flusso
luminoso in ogni caso diretto dall'alto verso il basso, al fine di conseguire
l’intensità luminosa nei termini di cui al capitolo 5;
gli apparecchi di illuminazione esterna
delle vetrine, per un numero non superiore a tre vetrine, con flusso luminoso
comunque diretto dall’alto verso il basso, al fine di conseguire l’intensità
luminosa nei termini di cui al capitolo 5;
le insegne ad illuminazione propria,
anche se costituite da tubi di neon nudi;
le sorgenti di luce di cui sia prevista
la sostituzione entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della l.r.
17/00;
le strutture in cui vengano
esercitate attività relative all’ordine pubblico, all’amministrazione della
giustizia e della difesa, limitatamente alla sola riduzione dei consumi
elettrici.
La revoca delle deroghe di
cui sopra, per le zone tutelate, consegue a specifiche indicazioni concordate
tra i comuni interessati e gli osservatori.
La deroga di cui alla
lettera d) è limitata alla sola progettazione, ai fini dell’autorizzazione di
cui all’art. 4, comma 1 – lettera b), della l.r. 17/00.
Per tutte le insegne
luminose permane comunque l’obbligo dello spegnimento totale, così come indicato
alla lettera h) del capitolo 8.
10.
Divieti
L’uso di fari fissi o
roteanti per meri fini pubblicitari. di richiamo o di altro tipo, è vietato su
tutto il territorio della Regione Lombardia.
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